Detrazioni del 36% e 55% anche per Piano Casa
L’Agenzia delle Entrate con tre specifiche risoluzioni pubblicate ieri 4 gennaio 2011 ha dichiarato alcune novità circa le detrazoni fiscali.
Le detrazioni fiscali del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e del 55% sulle riqualificazioni energetiche degli edifici possono essere richieste anche per lavori di ampliamento eseguiti in attuazione del Piano Casa, secondo le regole generali previste per le ristrutturazioni.
Inoltre, la ritenuta d’acconto del 10% sui relativi bonifici può essere trasferita dai Consorzi alle singole imprese e non deve essere effettuata sulle somme pagate ai Comuni in caso di oneri di urbanizzazione.
- Con la Risoluzione n. 4/E del 4 Gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai lavori eseguiti in attuazione del Piano Casa, che prevede la possibilità di ampliare o ricostruire le abitazioni in deroga ai piani regolatori locali. Una direzione regionale chiede un parere su come operare verso coloro che hanno chiesto di usufruire delle detrazioni fiscali del 36% e del 55% sui lavori di ampliamento dell’immobile esistente nell’ambito del Piano Casa.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i lavori di ampliamento dell’immobile, eseguiti in attuazione del Piano Casa, in deroga ai piani regolatori locali, beneficiano degli sconti fiscali del 36% e del 55% alle condizioni previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Ciò perché le disposizioni che derogano agli strumenti urbanistici locali, introdotte da leggi regionali, non possono influire sull’applicazione di prescrizioni di carattere fiscale contenute nelle norme nazionali.
Viene confermato, inoltre, che l’ampliamento di superfici e volumi è detraibile se riguarda la costruzione di servizi igienici.
- Con la Risoluzione n. 2/E del 4 gennaio, l’Agenzia ha fornito un parere in merito a un quesito riguardante la ritenuta d’acconto del 10% che banche e Poste Spa devono effettuare sui bonifici inerenti i corrispettivi pagati per interventi di manutenzione e di riqualificazione energetica sugli immobili, che usufruiscono rispettivamente dei bonus Irpef del 36% e del 55%.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i consorzi di imprese, con attività esterna e senza finalità di lucro, possono trasferire le residue ritenute alla fonte del 10% alle ditte consorziate che hanno materialmente realizzato i lavori. Le ritenute possono essere attribuite alle singole imprese una volta azzerato l’eventuale debito Ires del Consorzio e a patto che tale scelta risulti da un atto di data certa (atto costitutivo del Consorzio o verbale del Consiglio di amministrazione).
- La Risoluzione 3/E del 4 gennaio fornisce precisazioni in merito alla ritenuta d’acconto del 10% sui versamenti per oneri di urbanizzazione e Tosap, effettuati dai contribuenti che intendono avvalersi del bonus ristrutturazioni (36%). Fra gli oneri che danno diritto alla detrazione del 36% rientrano sia quelli di urbanizzazione sia l’eventuale Tosap, dovuta quando, per ristrutturare l’immobile, si occupano marciapiedi o altre aree pubbliche con ponteggi, attrezzature o materiali.
Al fine di evitare che i Comuni in questo caso subiscano la ritenuta del 10%, l’Agenzia delle Entrate precisa che il pagamento di tali spese non deve necessariamente essere effettuato tramite bonifico. Se ciò avviene, occorre indicare il Comune come destinatario e, come causale, che si tratta di oneri di urbanizzazione, Tosap, ecc., e non di interventi per il recupero del patrimonio edilizio o per il risparmio energetico. Dunque, non va utilizzato l’apposito modulo per le agevolazioni generalmente predisposto dalla banca o dall’ufficio postale.