ANTITRUST Tutela consumeristica: non sempre invocabile
Le attività poste in essere per la riscossione di una sanzione amministrativa, non sono inquadrabili nel concetto di “vendita” previsto dal Codice del Consumo.
Lo stabilisce il Consiglio di Stato con Ordinanza su ricorso proposto dall’Avvocato Gelsomina Cimino del Foro di Roma.
http://studiolegalecimino.eu/wp-content/downloads/sentenza_1_diritto_amministrativo.pdf
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale XXXX, proposto da XXXXXXXX, in persona del legale rappresentan te “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’Avvocato Gelsomina Cimino con domicilio eletto presso lo studio in Roma, via Vittorio Venero n. 116;
contro
Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato AGCM) Antitrust, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa per legge dall’avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell’ ordinanza cautelare del T .A.R. LAZIO – ROMA SEZIONE I, n.XXXXX
resa tra le parti, concernente irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per pratica commerciale scorretta, con contestuale ordine di pubblicazione della delibera, a cura e spese della società, sul Resto dcl Carlino;
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di mera forma dell’AGCM
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tar di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella carnera di consiglio del xxx il cons. Buricelli e udito per la parte appellante l’Avvocato Gelsomina Cimino;
considerato che a un primo e sommario esame l’appello cautelare non appare privo di “fumus boni juris” atteso che sembrano esistere ragionevoli dubbi sulla effettiva sussistenza, nella fattispecie, del contesto di tutela consumeristica richiesto dal d. lgs. n. 206/05;
che, inoltre, il danno dedotto dall’appellante sussiste e appare grave e irreparabile;
P.Q.M
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
accoglie l’appello cautelare (Ricorso numero xxxx) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado sospendendo l’esecuzione della delibera impugnata.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 1O, cod. proc. amm. .
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: condanna l’appellata a rimborsare all’appellante le spese di entrambi i gradi della fase giudiziale, che si liquidano in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’ Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del xxxxxxxx con l’intervento dei magistrati:
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)