ANTITRUST AGCM Tutela consumeristica: non sempre invocabile

ANTITRUST Tutela consumeristica: non sempre invocabile

Le attività poste in essere per la riscossione di una sanzione amministrativa, non sono inquadrabili nel concetto di “vendita” previsto dal Codice del Consumo.

Lo stabilisce il Consiglio di Stato con Ordinanza su ricorso proposto dall’Avvocato Gelsomina Cimino del Foro di Roma.

 

http://studiolegalecimino.eu/wp-content/downloads/sentenza_1_diritto_amministrativo.pdf

 

REPUBBLICA  ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale XXXX, proposto da   XXXXXXXX, in persona  del legale rappresentan te “pro tempore”,  rappresentato  e  difeso  dall’Avvocato Gelsomina  Cimino con  domicilio  eletto  presso  lo  studio  in Roma, via Vittorio Venero n. 116;

contro

Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato AGCM) Antitrust, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa per legge dall’avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell’ ordinanza  cautelare  del  T .A.R.  LAZIO  – ROMA  SEZIONE  I,  n.XXXXX

resa tra le  parti, concernente irrogazione di sanzione amministrativa  pecuniaria  per  pratica  commerciale   scorretta,   con contestuale ordine di pubblicazione della delibera, a cura e spese  della società, sul Resto dcl Carlino;

 

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di mera  forma dell’AGCM

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tar di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella carnera di consiglio del xxx il  cons. Buricelli e udito per la parte appellante l’Avvocato Gelsomina Cimino;

considerato che a un primo e sommario esame l’appello cautelare  non appare privo di “fumus boni juris” atteso che sembrano esistere ragionevoli dubbi sulla effettiva sussistenza, nella fattispecie, del contesto di tutela consumeristica richiesto dal d. lgs. n. 206/05;

che, inoltre, il danno dedotto dall’appellante sussiste e appare grave e irreparabile;

P.Q.M

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  (Sezione Sesta)

accoglie l’appello cautelare (Ricorso numero xxxx) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado sospendendo l’esecuzione della delibera impugnata.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 1O, cod. proc. amm. .

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: condanna l’appellata a rimborsare all’appellante le spese di entrambi i gradi della fase giudiziale, che si liquidano in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’ Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che  provvederà  a  darne  comunicazione alle parti.

 

Così deciso in Roma  nella  camera  di consiglio  del xxxxxxxx con l’intervento dei magistrati:

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Estensore

L’ESTENSORE     IL PRESIDENTE

DEPOSITATA  IN SEGRETERIA

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)