Sismabonus per l’acquisto di case antisismiche: novità della Legge di Bilancio 2020

Che cos’è il Sismabonus e chi ne può beneficiare? Con la Legge di Bilancio 2020 ci sono alcune novità interessanti da valutare.

 

L’articolo 46-quater del DL 50/2017 ha esteso il Sismabonus anche agli acquisti di unità immobiliari antisismiche, non soltanto agli interventi di messa in sicurezza. Chi compra unità immobiliari in uno dei Comuni in zona a rischio sismico 1, 2 o 3 può beneficiare di una detrazione del 75% o dell’85% del prezzo di vendita, fino a un imposto massimo di 96mila euro, purché l’immobile sia ceduto, entro i 18 mesi dalla fine lavori, dall’impresa di costruzione di edifici antisismici che ha effettuato interventi di demolizione e costruzione, anche con variazione volumetrica, se consentito.

Novità della legge di Bilancio 2020 sul Sismabonus acquisti

L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha aggiornato il vademecum sul Sismabonus Acquisti, tenendo conto delle novità della legge di Bilancio:

  • dall’art. 1, commi 70 e 176, della Legge di Bilancio 2020, che ha eliminato lo sconto in fattura per gli interventi di messa in sicurezza antisismica. La Legge 160/2019 ha escluso, per l’acquirente delle unità immobiliari antisismiche beneficiario del Sismabonus, la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo praticato dall’impresa, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione ovvero alla cessione del credito, riducendone drasticamente la portata applicativa
  • dalla risposta n. 5 del 16 gennaio 2020, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla fruibilità del Sismabonus anche con riferimento a eventuali acconti, purché il preliminare di vendita dell’immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende far valere la detrazione e siano ultimati i lavori sull’intero fabbricato. Se al momento del rogito l’intervento sull’intero fabbricato non è ancora ultimato, la detrazione potrà essere fatta valere solo a partire dall’anno di imposta in cui i medesimi lavori saranno terminati
  • dal DM n. 24 del 9 gennaio 2020, che ha aggiornato il Decreto n. 58 del 28 febbraio 2017, prevedendo, in conformità alle disposizioni regionali, che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione della classe di rischio dell’edificio debbano essere allegati alla SCIA o alla richiesta del permesso di costruire, al momento della presentazione allo Sportello Unico competente, “tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori”.

Attualmente, l’acquirente di unità immobiliari antisismiche che ha diritto al beneficio può seguire due strade:

  • utilizzare direttamente la detrazione a scomputo delle imposte sul reddito (Irpef o Ires), suddividendo il beneficio in cinque quote annuali di pari importo
  • oppure utilizzare indirettamente la detrazione attraverso la cessione del corrispondente credito d’imposta a favore delle imprese esecutrici degli interventi o a soggetti terzi collegati, con possibilità per tali soggetti acquirenti di ricedere il credito medesimo un’altra volta (con un massimo di due cessioni complessive).

 

L’ANCE sta intervenendo presso le competenti sedi per pervenire, in tempi brevi, alla proroga del termine del 31 dicembre 2021, ai fini dell’applicazione dei benefici fiscali per l’acquisto di unità immobiliari antisismiche ed efficienti energeticamente, tenuto conto dei tempi necessari per portare a termine le operazioni di demolizione, ricostruzione e vendita delle singole unità immobiliari.